IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 19865 del
2000,  proposto da Francione Simona, rappresentata e difesa dall'avv.
Giuseppe  Abbamonte,  ed  elettivamente domiciliata in Roma, alla via
G.C. Porro 8, presso lo studio Titomanlio - Abbamonte;
    Contro:  Ministero  delle  finanze  e  Comando  provinciale della
Guardia   di   finanza   di   Napoli,   in   persona  dei  rispettivi
rappresentanti legali pro-tempore, non costituiti in giudizi;
    Per l'annullamento, previa sospensione:
        a) del provvedimento del Comando provinciale della Guardia di
finanza  di Napoli prot. n. 56050/1311 del 17 ottobre 2000 con cui e'
stata comunicata l'archiviazione della domanda del ricorrente, intesa
a  partecipare al concorso per l'arruolamento di duecento allievi nel
Corpo della Guardia di finanza per l'anno 2001;
        b)  del  bando  di  dello  concorso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 68 del 1 settembre 2000 per quanto richiede lo stato di
nubile  o  vedova  per  partecipare  a detto concorso (determinazione
n. 249797 del 16 agosto 2000);
        c)  di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale
comunque lesivo dell'interesse della ricorrente.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Relatore   alla   pubblica   udienza   del  12 dicembre  2001  il
consigliere  Massimo  Calveri e uditi i difensori delle parti come da
verbale di udienza;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

                                Fatto

    La  sig.ra Simona Francione in data 30 settembre 2000, ha chiesto
di  partecipare  al  concorso  per l'arruolamento di duecento allievi
finanzieri.  La  sua domanda e' stata, pero', archiviata per mancanza
del  requisito  del nubilato o della vedovanza, previsto dall'art. 2,
punto  10,  del bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 1 settembre 2000.
    Avverso   il  provvedimento  di  archiviazione  l'interessata  ha
proposto  ricorso,  notificato  tra  il  10  e  il  13 novembre 2000,
deducendone  l'illegittimita' per violazione di una serie di norme di
rango costituzionale (artt. 2, 3, 4, 29, 30, 31, 35, 51 e 97 Cost.).
    Ha  dedotto,  altresi',  eccesso  di  potere per perplessita' del
provvedimento   adottato  (archiviazione  della  domanda)  in  quanto
l'asserito  difetto  di  un  requisito  per  la  partecipazione  alla
procedura    concorsuale   avrebbe   piu'   correttamente   postulato
l'esclusione da quest'ultima.
    Infine,  il  provvedimento,  in  quanto  adottato  dal comandante
provinciale della guardia di finanza di Napoli, sarebbe stato assunto
da organo incompetente. Trattandosi, infatti, di concorso a carattere
nazionale,   la   relativa  potesta'  dispositiva  doveva  intendersi
riservata   ad   organi  di  corrispondente  dimensione  esercitanti,
appunto,  competenze  di  carattere  generali,  quali  il  comandante
generale della guardia di finanza o il ministro delle finanze.
    Le amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
    Alla  pubblica  udienza  del  12 dicembre 2001, sulle conclusioni
della parte deducente, il ricorso e' stato trattenuto in decisione.

                               Diritto

    1.  - E' impugnato il provvedimento del comando provinciale della
guardia  di  finanza  di  Napoli  prot. n. 56050/1311 del 17 novembre
2000,  con  il  quale  e'  stata  "archiviata"  la  domanda,  in data
30 settembre  2000,  presentata dalla signora Simona Francione per la
partecipazione  al  concorso  per  l'arruolamento di duecento allievi
finanzieri nel Corpo della guardia di finanza per l'anno 2001.
    Il  provvedimento  che  ha  disposto l'archiviazione (rectius: la
reiezione)  della  domanda  di  anmissione alla procedura concorsuale
reca  la  seguente, testuale motivazione: "per mancanza del requisito
dello  stato  civile  di  cui  all'art. 2 punto 10 determinazione nr.
249797  del  16 agosto  2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale - n. 68 del 1 settembre 2000".
    2.  -  Gravando  il  provvedimento  di esclusione dalla procedura
concorsuale  e  la disposizione del relativo bando di arruolamento la
ricorrente  deduce  la  non conformita' a Costituzione del fondamento
normativo sul quale essi poggiano, e cioe':
        dell'art. 7,  punto  3  della  legge  29 gennaio  1942, n. 64
("Modificazioni  alle  leggi  di  ordinamento  della regia guardia di
finanza")  che,  tra  i  requisiti  necessari per il reclutamento nel
corpo  della  guardia  di  finanza,  include lo stato di "celibe o di
vedovo senza prole";
        dell'art. 2,   secondo   comma,   del   decreto   legislativo
31 gennaio  2000,  n. 24  (Disposizioni in materia di reclutamento su
base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare
femminile  nelle Forze armate e nel corpo della guardia di finanza, a
norma  dell'art. 1,  secondo  comma,  della  legge  20 ottobre  1999,
n. 380)  nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per la
partecipazione  ai  concorsi per l'ammissione ai corsi regolari delle
accademie  e di quelli degli istituti e delle scuole di formazione lo
stato di "celibi o nubili, vedovi o vedove e senza prole".
    Rammenta  la  ricorrente  che dette disposizioni legislative sono
gia'   state  sottoposte  al  vaglio  della  Corte  costituzionale  e
dichiarate costituzionente illegittime in ordine alla previsione, tra
i  requisiti  per  la  partecipazione  alle  procedure concorsuali de
quibus,  dell'essere  senza  prole  (sentenza n. 332 del 12-14 luglio
2000). Soggiunge come in quel giudizio la Corte abbia fatto esplicito
riferimento   anche   alle  restanti  parti  delle  disposizioni  qui
denunciate  (includenti l'ulteriore requisito per il reclutamento nel
corpo  della  guardia  di  finanza  del  requisito del celibato e del
nubilato    o   dello   status   vedovile)   per   farne   trasparire
l'illegittimita'   costituzionale  (ovviamente  non  dichiarata,  ne'
dichiarabile, perche' non prospettata dal giudice a quo).
    Tanto  premesso,  la ricorrente sostiene che le norme legislative
che  fungono  da  fondamento  positivo  agli  atti  impugnati,  e che
frappongono  una  cosi  grave  limitazione allo stato di coniugato ai
fini   del   reclutamento  nel  Corpo  della  Guardia  di  finanza  e
dell'ammissione ai relativi reparti di istruzione, confliggano:
        a)  con  gli  artt. 3 e 51 della Costituzione, che sanciscono
l'uguaglianza  di  tutti  i  cittadini, anche di fatto, per l'accesso
agli uffici pubblici e alle relative procedure di ammissione;
        b)  con gli artt. 2, 3,4, 29, 30, 31 e 35 della Costituzione,
venendo  compromessa la situazione di eguale accesso al lavoro (artt.
3  e  4)  e  il diritto inviolabile di ciascuno di formare la propria
famiglia  (artt. 2, 29 e 31) nella completezza della sua composizione
(art. 30),  senza  dover subire trattamenti deteriori rispetto ai non
coniugati e ai vedovi;
        c) con l'art. 97 della Costituzione, perche', avendo la Corte
(precitata sentenza n. 332/2000) dichiarato l'illegittimita' di tutte
le  norme  che  condizionavano  l'accesso  ai  concorsi  in questione
"all'essere  senza  prole", deriverebbe - agli effetti dell'interesse
pubblico,  riguardato  sotto il profilo dell'impegno nell'adempimento
dei  doveri  di  ufficio  -  che  l'assunzione di un vedovo con prole
configura    ipotesi    funzionalmente   meno   produttiva   rispetto
all'assunzione  di  una  madre,  potendo questi essere coadiuvata dal
marito nell'adempimento dei doveri familiari.
    3.  -  Ad  avviso  della  Sezione  le  questioni  di legittimita'
costituzionale,  come  prospettate,  appaiono  rilevanti  e assistite
da,sicuri elementi di fondatezza.
    Esse   vanno   esaminate   con   priorita'   rispetto  ai  motivi
ulteriormente   dedotti   (i  quali  involgono  la  perplessita'  del
provvedimento    di   "archiviazione"   adottato   e   l'incompetenza
dell'autorita'  procedente)  dal momento che sono le norme sospettate
di incostituzionalita' a costituire il presupposto logico e giuridico
dei provvedimenti impugnati.
      3.1.  -  In  punto  di  rilevanza, e' agevole osservare come il
bando  di  concorso  e il provvedimento di esclusione da quest'ultimo
trovano il loro esclusivo fondamento positivo nelle norme legislative
sospettate   di   incostituzionalita'.  Con  la  conseguenza  che  un
apprezzamento   favorevole   del   vaglio   di  costituzionalita'  si
ripercuoterebbe, in via caducante, sugli atti impugnati.
    3.1.  -  Quanto  alla  non  manifesta infondatezza delle proposte
questioni di legittimita' costituzionale, si rileva quanto segue.
    La  disposizione  in primis denunciata, e cioe' l'art. 7, punto 3
della  legge  29  gennaio 1942, n. 64 (l'ulteriore norma che viene in
considerazione - l'art. 2, secondo comma, del d.lgs. 31 gennaio 2000,
n. 24 - appartiene al novero di una serie di disposizioni legislative
di  contenuto  analogo  a quella impugnata, tralatiziamente iterative
del  requisito  qui  in contestazione), che tra i requisiti necessari
per  essere  reclutati  nel Corpo della Guardia di finanza include lo
stato  di  "celibe  (o nubile) e vedovo", cosi imponendo una decisiva
limitazione  del  diritto  di  contrarre  matrimonio, appare priva di
ragionevole  giustificazione e pone certamente una grave interferenza
nella   sfera   privata  e  familiare  del  soggetto  che  aspiri  al
reclutamento nella struttura militare.
    Una tale limitazione - che si risolve nel divieto di pervenire al
vincolo  coniugale,  sia  pure  ai  limitati  fini  dell'arruolamento
militare  -  urta  con i fondamentali diritti della persona, sia come
singolo,   sia   nelle  formazioni  sociali  ove  si  svolge  la  sua
personalita'  (art. 2 della Cost.), che sono insuscettibili di essere
degradati  da  esigenze  sia  pur  socialmente rilevanti quali quelle
connaturate  alla delicata fase del reclutamento e dell'addestramento
militare.
    E'  stata  la  stessa  Corte  costituzionale,  peraltro,  ad aver
puntualizzato,   nella   precitata  decisione  n. 332/2000,  come  la
compressione  della sfera privata e familiare della persona non puo',
"sul   piano  dei  principi  costituzionali,  ritenersi  giustificata
dall'intensita'  e  dall'esigenza  di  tendenziale  esclusivita'  del
rapporto  di  dedizione  che  deve  legare  il  militare  in  fase di
istruzione  al  corpo di appartenenza". Nella decisione si rammentano
alcuni   punti   fermi  della  giurisprudenza  costituzionale,  e  in
particolare: che "la Costituzione repubblicana supera radicalmente la
logica istituzionalistica dell'ordinamento militare e riconduce anche
quest'ultimo    nell'ambito   del   generale   ordinamento   statale,
particolarmente  rispettoso  e  garante  dei  diritti  sostanziali  e
processuali  di tutti i cittadini" (sentenza n. 278 del 1987); che la
garanzia  dei  diritti  fondamentali  di  cui sono titolari i singoli
cittadini militari non recede di fronte alle esigenze della struttura
militare (sentenza n. 449 del 1999).
    Del  resto  -  e come condivisibilinente riferito in ricorso, con
attenzione   alla   questione   all'esame  -  nell'attuale  comunita'
fortemente articolata il livello di evoluzione sociale e' pervenuto a
un  grado  di  maturazione  tale  da  superare logiche e impostazioni
tradizionali  che  pongano  una  qualche  limitazione  alla  concreta
possibilita'  per  le  donne  coniugate,  madri  e non, di esercitare
attivita' pubbliche.
    Ne'  potrebbe ritenersi - come pure in ipotesi ipotizzabile - che
l'incompatibilita'   dello  stato  di  coniugato/a  risponderebbe  ad
un'esigenza  di razionalita' del sistema normativo inteso a garantire
l'inserimento  del  neo-arruolato in una realta' cosi' peculiare come
quella militare.
    Intanto,  sarebbe  da dimostrare - proprio sotto il profilo della
logica  comune,  prima di quella giuridica - come l'assenza di legami
familiari  possa  costituire  un  requisito tipico della formazione e
dell'addestramento  iniziale  del  personale militare, dovendo la pur
affermata  e  necessaria  continuita'  nella  frequenza  dei corsi di
addestramento  trovare  assicurazione  e  garanzia in regole e rimedi
diversi dalla limitazione di contrarre matrimonio.
    E'  in  tale  quadro  di  considerazioni  ulteriori  che le norme
legislative   denunciate   si   espongono   a  tutte  le  censure  di
legittimita'  costituzionale  denunciate in ricorso e che il Collegio
fa interamente proprie.
    Peraltro,   come  evidenziato  nel  ricorso  medesimo,  la  Corte
costituzionale  -  nella gia' menzionata sentenza n. 332/2000, che ha
espunto  dalle  norme legislative all'esame, ai fini del reclutamento
nel  Corpo della Guardia di finanza, il requisito dell' "essere senza
prole"  -  ha  fatto  esplicito  riferimento  anche alla questione di
legittimita'  afferente  l'ulteriore  "requisito del celibato o dello
stato di vedovo".
    Nell'occasione  la Corte ha fatto presente di non poter estendere
la   declaratorio  di  incostituzionalita'  "all'intera  disposizione
denunciata",  nella  considerazione  che  "il collegio remittente non
aveva prospettato dubbi costituzionalita' in merito". Tanto autorizza
a  ritenere che le argomentazioni di fondo precedentemente svolte dal
giudice   delle   leggi   siano  riferibili  in  toto  alle  medesime
disposizioni  legislative  nella  specifica  parte qui denunciata. In
quest'ultima  infatti,  come  nella  precedente situazione oggetto di
scrutinio   di  costituzionalita,  e'  posta  pur  sempre  una  grave
limitazione  di  status  del  cittadino, che lungi dall'apparire come
ragionevole   requisito   attitudinario   ai  fini  dell'arruolamento
nell'istituzione militare, si' traduce in un'indebita limitazione dei
fondamentali   diritti   della   persona  e  della  sua  liberta'  di
autodeterminarsi nella vita privata.
    4.  -  Alla  stregua  di tutte le considerazioni che precedono si
solleva  la  questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 7,
punto  3,  della  legge 29 gennaio 1942, n. 64 e dell'art. 2, secondo
comma, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, nella parte in
cui  includono,  tra  i  requisiti necessi rispettivamente per essere
reclutati  nel Corpo della Guardia di finanza e per la partecipazione
ai  concorsi  per l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e di
quelli  degli  istituti  e  delle  scuole  di formazione, lo stato di
celibato  o  di nubilato o di vedovanza, per contrasto con i principi
costituzionali desumibili dagli artt. 2,3, 4, 29, 30, 31, 35, 51 e 97
Costituzione.
    Si  dispone,  pertanto,  la  trasmissione  degli  atti alla Corte
costituzionale  con  conseguente sospensione del presente giudizio ai
sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia
sulla legittimita' costituzionale della predette norme.